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STATUTO della "FONDAZIONE EUGENIO PIAZZA - VERRUA CELEBERRIMA - O.N.L.U.S."

  1. Articolo 1° –

    COSTITUZIONE, SEDE, FONDATORI

    1.1 E’ costituita, ai sensi dell’articolo 14 del Codice Civile e del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460, una fondazione denominata  “FONDAZIONE EUGENIO PIAZZA – VERRUA CELEBERRIMA – O.N.L.U.S.”,

    con sede legale in Verrua Savoia, presso la Fortezza in Località Rocca, e con sede operativa in Verrua Savoia, presso il Comune di Verrua Savoia, Località Valentino, n. 1. La qualifica O.N.L.U.S., ossia Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale, costituisce peculiare segno distintivo e, come tale, viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della Fondazione.

    1.2 Sono soci Primi fondatori il Comune di Verrua Savoia e i signori Carlo Piazza, Mario Piazza e Maria Luisa Vercellotti, vedova Piazza, di seguito definiti come Famiglia Piazza.

    1.3 Sono Fondatori Successivi le persone o gli Enti, pubblici o privati, che ne facciano richiesta alla Fondazione e che, su proposta dei soci Primi Fondatori, siano come tali approvati dall’Assemblea dei soci l’articolo 11.1 lettera d).

    1.4  I soci definiti dall’articolo 10 comma 10 del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460, non potranno essere prevalenti.

    Articolo 2° –

    FINALITA’

    2.1 La Fondazione, che non ha fini di lucro e non distribuisce utili, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, secondo gli indirizzi e le linee di politica culturale assunte dai Primi Fondatori e dai Fondatori Successivi, e più specificatamente la cura della Fortezza di Verrua, immobile vincolato ai sensi della Legge 1° giugno 1939, n. 1089, in coerenza e continuità con le sue funzioni storiche, assicurandone la conservazione e manutenzione, nonché la gestione e la valorizzazione a fini turistici e culturali.

    2.2 La Fondazione, più generalmente, potrà gestire, valorizzare, conservare e mantenere beni mobili ed immobili di valore storico, ambientale, artistico e culturale da essa acquisiti a qualsiasi titolo.

    2.3 I beni mobili ed immobili di cui al precedente comma acquisiti a titolo di proprietà dalla Fondazione saranno destinati al fondo indisponibile.

    2.4 Nell’ambito delle sue finalità la Fondazione persegue, anche in collaborazione con terzi:

    1. la realizzazione degli interventi di ristrutturazione, restauro e manutenzione conservativa degli immobili, nonché di studio e recupero degli ambienti ipogei attraverso campagne di scavi archeologici;
    2. la migliore fruizione da parte del pubblico degli immobili;
    3. l’organizzazione di mostre, nonché di studi, ricerche, iniziative scientifiche, attività produttive, didattiche o divulgative, anche in collaborazione con il sistema scolastico ed universitario e con istituzioni culturali e di ricerca italiane e straniere;
    4. l’organizzazione di eventi e attività culturali, anche connessi a particolari aspetti dei beni, quali ad esempio, le operazioni di recupero e restauro;
    5. l’organizzazione di itinerari culturali, individuati mediante la connessione fra beni culturali e ambientali diversi, anche in collaborazione con gli enti e organi competenti per il turismo.

    2.5 La Fondazione può svolgere ogni altra attività ausiliaria, connessa, strumentale, affine, complementare, aggiuntiva o comunque utile o solo opportuna al perseguimento delle proprie finalità.

    A titolo esemplificativo e non esaustivo, la Fondazione può pertanto:

    1. stipulare con enti pubblici o soggetti privati accordi o contratti di qualsiasi natura e durata utili o anche solo opportuni al perseguimento delle proprie finalità, quali, a titolo esemplificativo, l’acquisto di beni strumentali o servizi, l’assunzione di personale dipendente, l’accensione di mutui o finanziamenti;
    2. partecipare, anche in veste di fondatore, ad associazioni, fondazioni, comitati, e, più in generale, istituzioni pubbliche o private, comprese società di capitali, che perseguano finalità coerenti con le proprie.

    2.6 L’attività della Fondazione si svolge sulla base del documento programmatico triennale di cui all’articolo 16.

    2.7 La Fondazione opera sul territorio della Regione Piemonte.

    Articolo 3° –

    PATRIMONIO E MEZZI FINANZIARI

    3.1 Il Patrimonio della Fondazione è costituito dal fondo di dotazione indisponibile determinato nell’atto costitutivo e da beni mobili ed immobili successivamente acquisiti per acquisto, eredità, legato, donazione e da contributi e finanziamenti pubblici e privati.

    3.2 Nel caso di acquisizione di beni mobili ed immobili di particolare valore storico, ambientale, artistico o culturale, essi saranno destinati al fondo indisponibile della Fondazione con deliberazione del Consiglio Direttivo adottata con voto unanime dei componenti.

    3.3 Nel caso di acquisizione di beni di particolare valore è richiesto il parere preventivo dei soci primi fondatori.

    3.4 Il Patrimonio e le rendite che ne derivino sono vincolati al perseguimento delle finalità statutarie e, per la parte disponibile, sono utilizzabili per il ripiano di eventuali disavanzi di gestione.

    3.5 Per la realizzazione delle sue attività istituzionali, la Fondazione dispone:

    1. dei redditi derivati dal patrimonio di cui all’articolo 3;
    2. di contributi annuali di partecipazione dei fondatori;
    3. di forme di finanziamento legate allo svolgimento delle attività di gestione di servizi pubblici locali culturali affidati alla Fondazione;
    4. di contributi straordinari di soggetti pubblici e privati destinati all’attuazione degli scopi statutari, non espressamente destinati all’incremento del patrimonio;
    5. di eventuali proventi di gestione.

    Articolo 4° –

    ORGANI

    4.1 Sono organi della Fondazione:

    • il Presidente;
    • il Vice Presidente;
    • il Consiglio Direttivo;
    • l’Assemblea dei soci;
    • il Comitato Scientifico;
    • il Revisore del Conto.

    Articolo 5° –

    PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

    5.1 Il Presidente è indicato dalla Famiglia Piazza in qualità di primo fondatore e (la nomina) è ratificata dall’Assemblea dei soci.

    5.2 Il Vice Presidente è nominato dal Sindaco del Comune di Verrua Savoia in qualità di primo fondatore e (la nomina) è ratificata dall’Assemblea dei soci.

    5.3 Al Presidente spetta la legale rappresentanza della Fondazione. Egli, inoltre, presiede, con diritto di voto, le adunanze del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea dei soci, stabilendo l’ordine del giorno.

    5.4 Fatta salva la norma di volta in vigore al Presidente può spettare un gettone di presenza o indennità di incarico, comunque, non superiore a quello di competenza di un assessore del Comune di Verrua Savoia.

    5.5 In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente le relative funzioni sono esercitate dal Vice Presidente.

    Articolo 6° –

    CONSIGLIO DIRETTIVO

    6.1 Il Consiglio Direttivo, compreso il Presidente ed il Vice Presidente, è composto da non meno di tre e non più di cinque membri secondo la determinazione dell’Assemblea dei soci.

    6.2 Il Consiglio Direttivo è composto come segue:

    • Dal Presidente nominato dalla famiglia Piazza;
    • Dal Vice Presidente nominato dal Sindaco di Verrua Savoia;
    • i rimanenti componenti sono eletti dall’Assemblea dei soci con votazione a maggioranza assoluta dei tre quarti dei soci.

    6.3 Il Consiglio Direttivo, nella sua precedente composizione, resta in carica sino alla nomina del successivo secondo le regole del presente statuto.

    6.4 Salvo la naturale scadenza del Consiglio Direttivo nonché le spontanee dimissioni, i singoli Consiglieri sono revocati dal Fondatore che li ha designati, a seguito di comunicazione scritta e motivata della revoca al Consigliere stesso, al Presidente e al Revisore del conto e, per i consiglieri eletti, dall’Assemblea dei soci con la stessa maggioranza necessaria per l’elezione.

    6.5 Il Consiglio Direttivo si reputa comunque regolarmente costituito e in carica allorché i membri designati dal Comune di Verrua Savoia e dalla Famiglia Piazza abbiano accettato la carica.

    6.6 Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e comunque sino alla nomina del successivo.

    6.7 Il Consigliere che intenda dimettersi ne dà comunicazione scritta al Presidente e al Revisore del conto.

    6.8 Il Consigliere che cessi dalla carica per revoca, dimissioni o per qualsiasi altra causa viene sostituito applicandosi quanto previsto al precedente articolo 6.2.

    6.9 Fatta salva la norma di volta in volta in vigore, a ciascun Consigliere può spettare un gettone di presenza comunque in misura non superiore a quello di competenza dei consiglieri comunali del Comune di Verrua Savoia.

    Articolo 7° –

    FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

    7.1 Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno ogni tre mesi e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, ovvero su richiesta scritta di almeno un terzo dei componenti.

    7.2 Le sedute del Consiglio Direttivo si tengono di regola presso la sede della Fondazione; esso può tuttavia riunirsi in qualunque altro luogo.

    7.3 L’avviso di convocazione, con l’indicazione dell’ordine del giorno degli argomenti da trattare, deve essere inviato, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, ai Consiglieri e al Revisore del conto almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione. Nel caso di particolare urgenza la convocazione può avvenire con semplice preavviso di 24 ore.

    7.4 Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza e con la presenza di almeno la metà dei consiglieri. In caso di parità di voto, prevale quello del Presidente o di chi presiede ai sensi dell’articolo 5.3.

    In seconda convocazione la deliberazione è valida qualora siano presenti almeno due componenti.

    La deliberazione prevista all’art. 8.1 lettere a) è presa con la presenza di tutti i componenti e all’unanimità dei voti.

    7.5 Le deliberazioni constano da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione, steso su apposito libro da conservarsi presso la sede operativa della Fondazione.

    Articolo 8° –

    ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

    8.1  Sono riservate alla competenza del Consiglio Direttivo:

    1. la destinazione al Fondo Indisponibile della Fondazione, sentito eventualmente il Comitato Scientifico, dei beni mobili ed immobili di particolare valore storico, ambientale, artistico o culturale con voto unanime di tutti i componenti.
    2. la predisposizione del documento programmatico triennale di cui all’articolo 16 da sottoporre all’approvazione dell’assemblea dei soci;
    3. la determinazione dei contributi a carico dei singoli soci al fine di assicurare la stabilità finanziaria;
    4. la predisposizione del bilancio preventivo annuale di cui all’articolo 15 da sottoporre all’approvazione dell’assemblea dei soci;
    5. la predisposizione del bilancio d’esercizio e della relativa relazione sull’attività svolta da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei soci;
    6. la nomina e la revoca motivata del Segretario Generale e la determinazione del suo compenso;
    7. l’attribuzione al Segretario Generale del compimento di specifiche operazioni e la delega dei relativi poteri;
    8. la determinazione dei gettoni di presenza o l’indennità d’incarico al Presidente e al Vice Presidente ed ai consiglieri di amministrazione nei limiti previsti dai precedenti articoli 5.4 e 6.9;
    9. tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione specificatamente non attribuiti al Presidente o all’Assemblea dei soci dal presente statuto.

    Articolo 9 –

    ASSEMBLEA DEI SOCI

    9.1 L’Assemblea dei soci è l’organo di rappresentanza di base e di vigilanza della Fondazione.

    9.2 Fanno parte dell’Assemblea dei soci:

    • Il Presidente della Fondazione;
    • Il Vicepresidente della Fondazione;
    • Vercellotti Maria Luisa, Carlo Piazza e Mario Piazza
    • Il Sindaco del Comune di Verrua Savoia e tre membri nominati dal Consiglio Comunale, di cui almeno uno su proposta dei gruppi di minoranza;
    • Un rappresentante per ogni persona o Ente pubblico o privato che abbiano acquisito la qualifica di Fondatore successivo.
    • Il Presidente del Comitato Scientifico ove nominato.
    • Il Presidente Onorario ove nominato.

    9.3 La veste di membro dell’Assemblea dei Soci non è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo.

    Articolo 10 –

    FUNZIONAMENTO DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI

    10.1 Le riunioni dell’Assemblea dei soci sono tenute nel luogo di volta in volta indicato nell’avviso di convocazione.

    10.2 L’Assemblea dei soci si riunisce almeno due volte all’anno nonché ogniqualvolta se ne ravvisi l’opportunità o ad istanza di almeno un terzo dei Membri.

    10.3 L’Assemblea dei soci è presieduta dal Presidente della Fondazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente o, in caso di assenza di entrambi, dal Sindaco del Comune di Verrua Savoia.

    10.4 L’Assemblea dei soci è convocata dal Presidente della Fondazione, con mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione. L’avviso deve contenere l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo dell’adunanza e del relativo ordine del giorno, nonché le medesime indicazioni per l’eventuale seconda convocazione, che può svolgersi anche ad un’ora di distanza dalla prima. In caso di urgenza, la convocazione può essere inviata con tre giorni di preavviso.

    10.5 I soci fondatori successivi, nel caso di impossibilità ad intervenire all’Assemblea, possono delegare altro membro. Ogni socio presente non può detenere più di una delega.

    10.6 L’Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei componenti; in seconda convocazione, la riunione sarà valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Salvo quanto diversamente stabilito dal presente Statuto e specificatamente all’art. 11.1 lettere c), d), e) ed l), esso delibera a maggioranza dei presenti. Ciascun membro ha diritto ad un voto.

    10.7 Delle adunanze del Consiglio è redatto apposito verbale a cura del Segretario generale e firmato da chi presiede l’Assemblea.

    Articolo 11 –

    Attribuzioni dell’Assemblea dei soci

    11.1  Sono riservate alla competenza dell’Assemblea dei Soci:

    1. La ratifica della nomina del Presidente e del Vice Presidente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti;
    2. La determinazione del numero dei componenti del Consiglio Direttivo nel rispetto di quanto previsto all’art. 6.1 e 6.2.
    3. La nomina dei membri del Consiglio Direttivo di sua spettanza con la maggioranza assoluta dei componenti.
    4. l’adesione dei Fondatori Successivi, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti e previo parere favorevole vincolante dei Primi Fondatori.
    5. la modifica dello Statuto, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti e previo parere favorevole vincolante dei Primi Fondatori;
    6. l’approvazione del documento programmatico triennale di cui all’articolo 16 proposto dal Consiglio Direttivo;
    7. l’approvazione del bilancio preventivo annuale di cui all’articolo 15 proposto dal Consiglio Direttivo;
    8. l’approvazione del bilancio d’esercizio e della relativa relazione sull’attività svolta proposto dal Consiglio Direttivo;
    9. l’approvazione dei Regolamenti di funzionamento;
    10. la proposta di scioglimento della Fondazione di cui all’articolo 14, con il voto favorevole dei tre quarti dei componenti e previo parere favorevole vincolante dei Primi Fondatori espresso in conformità alle leggi vigenti;
    11. l’eventuale nomina e la revoca dei componenti il Comitato scientifico;
    12. la nomina del revisore del conto;
    13. La nomina di un eventuale Presidente Onorario della Fondazione.

    Articolo 12 –

    SEGRETARIO GENERALE

    12.1 Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio Direttivo al di fuori dei suoi componenti e dura in carica tre anni.

    12.2 Il Segretario Generale è a capo della struttura operativa della Fondazione.

    12.3 Il Segretario Generale, in particolare:

    1. provvede all’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea dei Soci;
    2. predispone Regolamenti di funzionamento della Fondazione, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei Soci;
    3. è responsabile del personale e sottopone al Consiglio le relative proposte di gestione del personale;
    4. predispone e sottopone al Consiglio Direttivo la proposta di bilancio preventivo annuale, il documento programmatico triennale di cui all’articolo 17, nonché il bilancio d’esercizio e la relativa relazione sull’attività svolta;
    5. svolge le funzioni attribuite nei modi e nei limiti conferiti dal Presidente e dal Consiglio Direttivo;
    6. redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea dei soci.

    Articolo 13° –

    COMITATO SCIENTIFICO

    13.1 Il Comitato scientifico può essere nominato dall’Assemblea dei soci ed è composto da non più di 9 (nove) membri scelti secondo criteri di specializzazione professionale, comprovata esperienza e specifica competenza negli ambiti di specializzazione architettonica – ambientale – storico – artistico e museale della Fondazione. I componenti il Comitato durano in carica quanto il Consiglio Direttivo e scadono con esso, salvo revoca motivata da parte dell’Assemblea dei Soci.

    13.2 Il Presidente del Comitato è nominato fra i membri, di cui al punto 13.1, con il voto favorevole della maggioranza degli stessi. Il Comitato scientifico si riunisce a seguito di convocazione del suo Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti. Il Comitato delibera a maggioranza dei partecipanti alle adunanze, in caso di parità prevale il voto del Presidente. Il Presidente è membro di diritto dell’Assemblea dei soci.

    13.3 Il Comitato scientifico, che ha funzione consultiva, esprime pareri non vincolanti in merito:

    1. agli indirizzi scientifici e culturali della Fondazione;
    2. ai progetti di restauro e manutenzione ordinaria degli immobili;
    3. all’acquisizione di beni, reperti e collezioni;
    4. ad altri progetti di interesse generale.

    10.4 Il Comitato scientifico può elaborare autonomamente proprie proposte in merito agli indirizzi culturali della Fondazione sottoponendole al Presidente e al Comitato Direttivo.

    10.5 Ai membri del Comitato scientifico spetta il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni attribuite al medesimo.

    Articolo 14° –

    REVISORE DEL CONTO

    14.1 Il Revisore del conto è nominato dall’Assemblea dei soci.

    14.2 Il Revisore del conto deve essere in possesso dei requisiti professionali per l’esercizio del controllo legale dei conti.

    14.3 il Revisore dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e scade con esso. Esso può essere rinominato una sola volta.

    14.4 Il Revisore del conto esercita le funzioni indicate negli articoli 2403 e 2407 del Codice Civile. Egli vigila e provvede al riscontro sulla gestione finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di conto consuntivo, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.

    14.5 Al Revisore del conto spettano, oltre al rimborso delle spese occasionate dalla carica, un compenso annuo determinato dal Consiglio Direttivo.

    14.6 Il Revisore del conto vigila sull’attività svolta dagli altri organi della Fondazione e riferisce senza indugio ai soci primi fondatori ed all’Assemblea dei soci le eventuali gravi irregolarità riscontrate.

    14.7 Il Revisore del conto può partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio Direttivo.

    Articolo 15° –

    ESERCIZIO E BILANCIO

    15.1 L’esercizio ha inizio il 1° gennaio e si conclude il 31 dicembre di ogni anno.

    15.2 Al termine di ogni esercizio, e comunque entro il 30 aprile di ogni anno, il Segretario Generale redige il bilancio d’esercizio consuntivo e la relativa relazione sull’attività svolta da sottoporre al Consiglio Direttivo e alla successiva approvazione dell’Assemblea dei Soci, avendo cura di attenersi alle regole di ordinata contabilità, nonché a quanto previsto, per quanto applicabile, dal Codice Civile in materia di redazione di bilancio.

    Gli eventuali avanzi di gestione annuali dovranno essere impiegati per il ripianamento di eventuali perdite di gestione precedenti, ovvero per il potenziamento e l’incremento delle attività della Fondazione.

    15.3 Entro il 31 ottobre di ogni anno il Segretario Generale predispone il bilancio preventivo annuale da sottoporre al Consiglio Direttivo per la successiva approvazione da parte dell’Assemblea dei Soci.

    15.4 Sarà cura del Presidente dare adeguata pubblicità al bilancio di previsione ed al bilancio d’esercizio.

    Articolo 16 –

    DOCUMENTO PROGRAMMATICO TRIENNALE

    16.1 Il documento programmatico pluriennale è il documento che determina, per il periodo di tre anni, le strategie, le priorità e gli obiettivi da perseguire, nonché i relativi programmi di intervento.

    16.2 Il documento programmatico viene predisposto dal Segretario Generale, eventualmente coadiuvato dal Comitato scientifico, presentato al Consiglio Direttivo ed approvato dall’Assemblea dei Soci contestualmente al bilancio annuale preventivo ovvero entro 90 (novanta) giorni dalla sua entrata in carica, così come previsto dall’articolo 6, ed è di riferimento vincolante in occasione della redazione dei bilanci di previsione di cui al precedente articolo 15.

    Articolo 17 –

    SCIOGLIMENTO

    17.1 La Fondazione viene sciolta e posta in liquidazione su determinazione dell’Assemblea dei soci o nei casi previsti dal Codice Civile.

    17.2 L’Assemblea dei soci nomina un liquidatore per l’esecuzione di quanto necessario alla liquidazione della Fondazione.

    17.3 I beni mobili ed immobili di valore storico, ambientale, artistico e culturale di proprietà della Fondazione e costituenti il fondo di dotazione indisponibile sono devoluti al Comune di Verrua Savoia.

    17.4 I beni mobili ed immobili che residuano al termine della liquidazione sono devoluti al Comune di Verrua Savoia.

    17.5 In ogni caso, all’atto dello scioglimento, i beni mobili od immobili eventualmente affidati in concessione alla Fondazione tornano immediatamente nella disponibilità dei concedenti.

    Articolo 18 –

    FORO COMPETENTE

    18.1 Per qualsiasi controversia dovesse sorgere sull’interpretazione, validità ed esecuzione del presente statuto è competente il Foro di Torino.

    Articolo 19 –

    NORME DI RINVIO

    19.1 Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto, si fa riferimento alla disciplina del Codice Civile e alla vigente normativa per le organizzazioni senza fini di lucro.